CONTRATTO DI LICENZA DI OPERE MUSICALI AI FINI DEL LORO SFRUTTAMENTO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' RADIOFONICA LOCALE

Licenziatario

Ragione Sociale
PEC
Legale rappresentante
Telefono
Sede legale
Email
Codice SDI
Partita IVA
Codice fiscale

Canali

Le premesse, gli allegati e tutti i termini e le condizioni della presente licenza si intendono integralmente approvati dalle Parti.

Durata della licenza

(Articolo 10 del presente Contratto)
Dalla data del
Fino al

Corrispettivo

(Articolo 5 del presente Contratto)
Opzioni
Totale netto

Fornire informazioni false o incomplete agli Organismi di Gestione Collettiva dei Diritti, comporta, ferma la responsabilità penale, l’applicazione di sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 41 D.lgs. n. 35/17, fino ad euro 100.000,00. Tutte le tariffe si intendono al netto di IVA che verrà inclusa in fattura.

Accettazione Clausole

(Articolo 16.6 del presente Contratto)

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il licenziatario dichiara di aver letto con attenzione e di accettare il contenuto delle seguenti Condizioni di Licenza: Art.6 - Penali. Art. 9 Garanzie e manleve Art.10 - Durata e rinnovo tacito. Articolo 11. Risoluzione espressa e penali Art. 12- Cessione della Licenza. Divieto di sublicenza. Art.14 - Legge applicabile e foro competente.Art.16 Varie.

PREMESSO

che LEA – Liberi Editori e Autori è legittimata - ai sensi del D. Lgs. del 15 marzo 2017, n. 35 e della Legge 4 dicembre 2017, n. 172 - a concedere in licenza i diritti di sfruttamento in ambito radiotelevisivo su un vasto repertorio di opere musicali, anche in forza di specifici accordi di rappresentanza con altri enti di gestione legittimati ad operare in altri Paesi; che il Licenziatario sotto la propria responsabilità editoriale, svolge attività di predisposizione di programmi destinati alla diffusione radiofonica, ed è legittimata a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione sonora in tecnica analogica e/o digitale da stazioni site nel territorio italiano e dei relativi dati attraverso il proprio network di canali; Nell'ambito di tale attività, il Licenziatario intende utilizzare il Repertorio Musicale amministrato da LEA - Liberi Editori e Autori nel palinsesto delle emittenti radiofoniche ad ambito locale di cui in epigrafe.

Tutto ciò premesso, l'Associazione con il presente contratto di licenza autorizza il Licenziatario, ai sensi e per gli effetti della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, ad utilizzare il proprio repertorio musicale nell'ambito dell'attività radiofonica e on-line svolta da quest'ultimo, nei limiti ed alle condizioni di seguito stabilite.

Articolo 1. Premesse e Allegati

  • 1.1 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto tra le Parti.

Articolo 2. Definizioni

  • 2.1 Le seguenti definizioni si applicano ai seguenti termini indicati con la lettera maiuscola:
    • (a) Canali: i canali radiofonici, internet, filodiffusione e altre modalità, il cui palinsesto è allestito dal Licenziatario sotto la propria responsabilità editoriale, come meglio individuati in epigrafe.
    • (b) Contratto: il presente accordo, compresi i relativi allegati, stipulato tra il Licenziatario e l'Associazione;
    • (c) Corrispettivo: il compenso spettante a LEA per le utilizzazioni delle Opere da parte del Licenziatario, ai sensi del Contratto, come definito all'art.5;
    • (d) Decreto Legislativo: Decreto Legislativo del 15 marzo 2017, n. 35 di “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.72 del 27-03-2017) e normativa di attuazione (inclusi eventuali provvedimenti dell'Autorità di regolazione);
    • (e) Diritti:
      • (i) diritto di comunicazione al pubblico delle Opere mediante diffusione radiofonica in tecnica analogica e digitale; il diritto di comunicazione al pubblico ricomprende la diffusione via satellite e/o mediante altre modalità trasmissive (es. filodiffusione) e/o attraverso siti web o applicazioni nella titolarità del Licenziatario, o comunque a sua disposizione, a condizione che in tali casi la diffusione avvenga in modalità simulcast (i.e. diffusione simultanea, senza modifiche o integrazioni, fatta salva la possibilità di effettuare una diffusione in forma parziale) rispetto al palinsesto diffuso in tecnica digitale o analogica a partire da stazioni terrestri site nel territorio italiano. Per comunicazione al pubblico deve intendersi quella di Opere eseguite dal vivo nei programmi radiofonici trasmessi dal Licenziatario, sotto la propria responsabilità editoriale, all'interno dei propri palinsesti radiofonici, così come quella di Opere registrate su supporto di qualsiasi tipo e riprodotte nei programmi radiofonici trasmessi dal Licenziatario, sotto la propria responsabilità editoriale, all'interno dei propri palinsesti radiofonici;
      • (ii) Diritto di registrazione delle Opere su supporti realizzati dal Licenziatario per esigenze di tipo tecnico funzionali esclusivamente alle attività di comunicazione al pubblico individuate alla lettera precedente a), fatti salvi i diritti connessi spettanti ai fonografici e agli altri titolari di diritti connessi e con espressa esclusione della registrazione in opere cinematografiche ed assimilate ai sensi degli artt. 44 e seguenti LDA;
      • (iii) Diritto di eseguire, rappresentare o recitare le Opere dal vivo o a partire da supporti legittimamente registrati (anche da terzi), a condizione che l'esecuzione si svolga sotto il controllo del Licenziatario ed all'interno di studi radiofonici o altri luoghi (anche pubblici e/o non di proprietà del Licenziatario) ai quali il pubblico acceda gratuitamente nei limiti delle esigenze del programma radiofonico;
      • (iv) Diritto di messa a disposizione delle Opere con modalità tali che l'utente possa avervi accesso nel luogo e nel momento prescelti individualmente, compresa la modalità streaming on demand (radio o TV) e il downloading, purché ad accesso gratuito;
      • (v) Diritto di comunicazione e messa a disposizione del pubblico delle Opere attraverso canali diffusi esclusivamente in modalità webcasting (da intendersi, ai fini del Contratto, quale modalità di diffusione/comunicazione al pubblico - a mezzo internet - di un segnale per la ricezione di contenuti audiovisivi su qualsiasi apparecchio atto o adattabile alla ricezione di un segnale audio/video (es. monitor pc, tablet, smart phone, cellulare, ecc.) in modalità lineare a cui l'utente finale può accedere in streaming, in diretta e/o in differita (senza pagamento di alcun compenso fatto salvo esclusivamente il pagamento del canone e tasse previsti per legge, ove applicabile), purché ad accesso gratuito, con programmazione predefinita;
    • (f) Elenco: l'Elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti legittimati ad operare in quanto in possesso dei requisiti previsti dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 35/2017, redatto ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla delibera n. 396/17/CONS;
    • (g) LDA: la legge italiana sul diritto d'autore 22 aprile 1941, n. 633;
    • (h) Opere: le composizioni musicali di vario genere, compresi i relativi testi, per cui l'Associazione è legittimata a concedere in licenza i Diritti, così come meglio individuate alla seguente pagina web: https://leamusica.soundreef.com/it/catalog
    • (i) Parti: il Licenziatario e L'Associazione – come sopra indicati;
    • (j) Sito: www.leamusica.com
    • (k) Territorio: l'Italia, la Repubblica di San Marino e la Città Stato del Vaticano. È ricompreso il naturale debordamento del segnale al di fuori del Territorio (c.d. overspill), fatto salvo il limite della diffusione locale individuato in epigrafe e nelle premesse.

Articolo 3. Oggetto del Contratto

  • 3.1 Con il presente Contratto l'Associazione concede in licenza al Licenziatario, a titolo non esclusivo e con espressa esclusione della facoltà di sub-licenza, i Diritti sulle Opere limitatamente al Territorio e per l'intera durata del Contratto.
  • 3.2 Il Licenziatario è consapevole che la licenza concessa dall'Associazione si riferisce esclusivamente alla quota parte di Diritti sulle Opere per cui quest'ultima è legittimata alla concessione della presente licenza, così come risultante alla pagina web https://leamusica.soundreef.com/it/catalog. È esclusivo onere del Licenziatario ottenere dai titolari dei Diritti ovvero dagli Organismi di Gestione Collettiva cui questi hanno dato mandato, il permesso per l'utilizzazione delle Opere in relazione alle eventuali quote di Diritti non gestite dall'Associazione.
  • 3.3 Sono espressamente esclusi dalla licenza concessa dall'Associazione i seguenti diritti:
    • (a) i diritti di messa a disposizione delle Opere con modalità tali che l'utente possa avervi accesso nel luogo e nel momento prescelti individualmente, compresa la modalità streaming on demand (radio o TV) e il downloading;
    • (b) il diritto di comunicazione e messa a disposizione del pubblico delle Opere attraverso i) canali diffusi esclusivamente in modalità webcasting, qualora a pagamento, con programmazione predefinita; ii) canali che offrono a ciascun utente la possibilità di creare playlist personalizzate, scegliendo da un database i file musicali ordinati per genere, periodo, artista, interprete ed esecutore;
    • (c) i diritti di sincronizzazione ed abbinamento delle Opere con contenuti di natura promozionale e/o pubblicitaria, nonché i diritti di comunicazione al pubblico di tali Opere, sincronizzate o abbinate a tali contenuti pubblicitari o promozionali, in considerazione degli obblighi (e relative manleve), fatta eccezione per i messaggi di utilità sociale e gli annunci dei programmi, dei canali e dell'offerta del Licenziatario.
    • (d) il diritto di riproduzione e sincronizzazione delle Opere in sigle o segnali identificativi di programmi radiofonici;
    • (e) il diritto di riproduzione a video e sincronizzazione dei testi delle Opere con la contemporanea esecuzione della parte musicale delle medesime Opere (i.e. Karaoke e servizi similari);
    • (f) il diritto di pubblica esecuzione, rappresentazione o recitazione delle Opere nel corso di manifestazioni pubbliche di qualsiasi tipo, compresa l'esecuzione effettuata a mezzo apparecchi radioriceventi all'interno di esercizi commerciali e di locali o ambienti aperti al pubblico;
    • (g) tutti i diritti e le relative facoltà riservate in via esclusiva agli autori, anche in funzione della tutela dei loro diritti morali sull'Opera.
  • 3.4 Sono inoltre espressamente esclusi dalla licenza i diritti connessi spettanti a:
    • (i) i produttori fonografici ai sensi degli articoli 72 e 73 LDA;
    • (ii) emittenti radiofoniche e televisive ai sensi dell'art. 79 LDA;
    • (iii) gli artisti, interpreti ed esecutori ai sensi degli articoli 80 e seguenti LDA.
  • 3.5 Il Licenziatario potrà esercitare i Diritti sulle Opere di cui al Contratto, avvalendosi della capacità trasmissiva e/o delle tecnologie/modalità di trasmissione (quali, a titolo di esempio, la IPTV, il protocollo di trasmissione DVB-H, il satellite ed il digitale terrestre), fornite da soggetti terzi (quali ad esempio altri fornitori di servizi di media audiovisivi e/o operatori di telecomunicazioni), a condizione che avvenga esclusivamente in modalità simulcast. In tal caso, negli accordi con il fornitore di servizi di media audiovisivi e/o l'operatore di telecomunicazioni, il Licenziatario dovrà rappresentare che l'inclusione del palinsesto in modalità simulcasting implica l'obbligo per il fornitore e/o l'operatore di acquisire dall'Associazione un'autonoma licenza di trasmissione, corrispondendo a quest'ultima il relativo corrispettivo. Le somme ottenute dal Licenziatario per l'inclusione del suo palinsesto nel flusso trasmesso in simulcasting da un altro fornitore di servizi di media audiovisivi e/o operatore di telecomunicazioni, concorreranno per il loro intero ammontare a determinare la base imponibile su cui dovrà essere calcolato il corrispettivo dell'Associazione ai sensi del successivo articolo 5).
  • 3.6 Resta infine inteso tra le Parti che la licenza è valida solo per i Canali indicati in epigrafe. Qualsiasi modifica rispetto a quanto rappresentato in epigrafe non potrà considerarsi coperta dalla presente licenza senza l'autorizzazione scritta dell'Associazione.

Articolo 4. Diritti morali degli autori e compositori

  • 4.1 Il Licenziatario potrà utilizzare le Opere, integralmente o per frammenti, nel rispetto delle buone regole della tecnica, avendo cura di salvaguardare il diritto morale dei titolari dei diritti. È facoltà del Licenziatario effettuare modifiche ed altri adattamenti funzionali alle esigenze tecniche del mezzo radiofonico, a condizione che tali interventi non risultino in una modifica di elementi creativi delle Opere.
  • 4.2 Laddove consentito dalle esigenze tecniche della programmazione radiofonica, il Licenziatario si impegna a rendere noto al pubblico il nome degli autori delle Opere di volta in volta trasmesse.

Articolo 5. Compenso

  • 5.1 A titolo di Corrispettivo della licenza, il Licenziatario riconoscerà all'Associazione un compenso pari all'importo di riferimento come da tariffario pubblico disponibile sul sito www.leamusica.com.
  • 5.2 Qualora il Licenziatario aderisca alle associazioni di categoria con cui l'Associazione ha stipulato specifiche convenzioni, potrà essere applicata una tariffa agevolata secondo quanto previsto da tale convenzione
  • 5.3 Qualora il Licenziatario si collochi in una delle fasce per le quali è prevista la consegna della documentazione economica (il bilancio o documentazione equipollente; a titolo esemplificativo e non esaustivo: modello IES, autodichiarazione sugli introiti lordi relativi all'annualità) il compenso verrà calcolato come segue: la base imponibile per il calcolo del compenso sarà rappresentata da tutti gli introiti lordi, a qualunque titolo realizzati, così come risultanti dal bilancio del Licenziatario per ciascun anno di validità della licenza e per ciascun Canale coperto da licenza, ivi inclusi gli introiti derivanti dalla raccolta pubblicitaria di qualsiasi genere e natura, comprese le sponsorizzazioni, fatti salvi gli abbattimenti forfettari di seguito previsti:
    • (i) 35% a titolo di deduzione forfettaria (fino ad un massimo di € 500.000,00) di incassi attinenti ad attività non connesse a quella di diffusione radiofonica;
    • (ii) 35% a titolo di deduzione forfettaria delle spese per la realizzazione e l’acquisizione degli introiti stessi;
    • (iii) 11% a condizione che il Licenziatario adempia correttamente e in modo tempestivo tutti gli obblighi informativi di cui all'art. 7 del Contratto, ivi inclusa, in questo caso, la consegna dei bilanci entro 30 giorni dalla relativa approvazione;
    Alla base imponibile così calcolata, verrà applicata un'aliquota percentuale pari a quella indicata sul tariffario pubblico disponibile sul sito www.leamusica.com o a quella concordata con l'associazione di categoria di riferimento, per la determinazione del compenso dovuto.
  • 5.4 Il corrispettivo deve essere versato dal Licenziatario in un'unica soluzione contestualmente alla richiesta della Licenza mediante pagamento online o bonifico bancario. In caso di bonifico bancario, LEA si riserva di applicare delle maggiorazioni per spese di gestione amministrativa, così come indicato nel tariffario pubblico.
  • 5.5 In caso di ritardo nella corresponsione del compenso oltre i termini previsti in fattura il Licenziatario sarà tenuto a riconoscere all'Associazione gli interessi legali di mora nei termini di cui al Decreto Legislativo n. 231/2002.

Articolo 6. Penali

  • 6.1 In caso di ritardato pagamento, scaduti i termini stabiliti in fattura, oltre al corrispettivo determinato ai sensi del precedente art.5 e – se dovuti - oltre agli interessi legali di mora ai sensi nei termini di cui al D.lgs. n.231/2002, verrà applicata una penale in misura proporzionale all’entità dei diritti non corrisposti nei termini, in misura pari al 5% fino al 15° giorno di ritardo, al 7% dal 16° al 30° giorno di ritardo, al 10% dal 31° al 60° giorno di ritardo, al 30% oltre il 60° giorno di ritardo.
  • 6.2 In caso di mancata o ritardata consegna della richiesta documentazione economica entro i termini convenuti perderà il diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 5.3 (iii).
  • 6.3 Ferma l’applicazione delle penalità sopra indicate, in caso di ritardo nel pagamento, non si darà luogo all’applicazione delle riduzioni previste dalle convenzioni in essere con le Associazioni di categoria eventualmente applicate.

Articolo 7. Perfezionamento della Licenza

  • 7.1 La Licenza si ha per concessa secondo le indicazioni presenti sul Sito LEA o tramite sottoscrizione delle presenti Condizioni secondo le modalità di volta in volta specificatamente convenute con l’Associazione. Aderendo alle presenti Condizioni, il Licenziatario conferma di aver ricevuto copia del relativo contratto.

Articolo 8. Reportistica

  • 8.1 Per consentire all'Associazione la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, il Licenziatario trasmetterà all'Associazione un report analitico sull'utilizzo delle Opere che contenga, per ogni giorno di utilizzazione e in modo distinto per i singoli Canali, tutte le informazioni obbligatorie ai sensi di legge (cfr. art. 23 del Decreto Legislativo) ai fini del riparto dei proventi dovuti ai titolari dei diritti.
  • 8.2 I report completi di tutte le informazioni come sopra descritte, dovranno pervenire all'Associazione con cadenza trimestrale e secondo le modalità concordate tra le parti.
  • 8.3 Nel caso di emittenti appartenenti ad una delle fasce per le quali, in base al tariffario pubblico disponibile sul sito www.leamusica.com, è prevista la consegna della documentazione economica, il Licenziatario si impegna ad inviare tale documentazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: bilancio, modello IES, autodichiarazione sugli introiti lordi relativi all'annualità) entro 30 giorni dal deposito pena la perdita delle agevolazioni di cui all'articolo 5.3 (iii).

Articolo 9. Garanzie e manleve

  • 9.1 L'Associazione dichiara e garantisce di essere legittimata alla conclusione del Contratto e di poter validamente disporre dei Diritti sulle Opere secondo quanto dallo stesso previsto.
  • 9.2 A sua volta, il Licenziatario garantisce all'Associazione che utilizzerà le Opere esclusivamente nei limiti e con le modalità consentiti nel Contratto, nonché - per quanto legittimamente a propria conoscenza - di aver chiesto ed ottenuto dai titolari dei diritti, compresi i competenti enti di gestione collettiva a cui questi abbiano eventualmente dato mandato, il permesso per il legittimo utilizzo di eventuali quote di diritti sulle Opere non gestite dall'Associazione, impegnandosi a manlevare e tenere indenne quest'ultima da qualsiasi pretesa o contestazione di terzi, compresi i titolari dei diritti e gli enti di intermediazione, per utilizzazioni abusive delle Opere.

Articolo 10. Durata e rinnovo tacito

  • 10.1 Il Contratto avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni annualità.
  • 10.2 Alla scadenza il contratto si rinnoverà per un eguale periodo, salvo disdetta da inviarsi, a mezzo PEC o raccomandata a.r. con un preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla data di naturale scadenza del Contratto. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di naturale scadenza del Contratto, l'Associazione potrà comunicare al Licenziatario eventuali nuove condizioni applicabili in caso di rinnovo.
  • 10.3 Per effettuare il pagamento relativo alle annualità successive alla prima, il Licenziatario potrà procedere in autonomia per confermare i propri dati attraverso il sito internet di LEA. Il Licenziatario potrà selezionare la forma di pagamento desiderata tra quelle disponibili sul sito di LEA (e.g. carta abilitata ai pagamenti via internet o bonifico bancario).
  • 10.4 Qualora il Licenziatario non provveda ad effettuare la procedura di cui al comma 10.3 entro il 31 dicembre di ogni annualità, LEA potrà procedere autonomamente all’emissione di relativa fattura per il pagamento del compenso relativo all’anno di riferimento, applicando quanto previsto da tariffario pubblico.

Articolo 11. Risoluzione espressa e penali

  • 11.1 Con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge, il Contratto si risolverà in tutti i casi in cui la risoluzione è espressamente prevista dallo stesso come rimedio contro l’inadempimento delle obbligazioni poste a carico delle Parti. L’Associazione potrà altresì risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempimento (ivi incluso l’inesatto e/o parziale adempimento), da parte del Licenziatario, di una o più delle seguenti disposizioni: articoli 5.4 e 8
  • 11.2 Fatto salvo quanto sopra, è facoltà dell’Associazione, in caso di inadempimento ad una o più delle obbligazioni previste nel Contratto, assegnare al Licenziatario, mediante raccomandata o PEC, un termine adeguato per porre rimedio all’inadempimento, trascorso inutilmente il quale l’Associazione avrà la facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato mediante semplice comunicazione trasmessa con le medesime modalità dell’invito ad adempiere.
  • 11.3 Per effetto della risoluzione, il Licenziatario dovrà corrispondere immediatamente all’Associazione eventuali corrispettivi già maturati a fronte dell’utilizzazione delle Opere sino al momento della risoluzione e non ancora corrisposti a quella data; in ogni caso, fermo il maggior danno e il versamento integrale del Corrispettivo, in tutte le ipotesi di risoluzione per inadempimento del Licenziatario, gli eventuali anticipi versati sino al momento della risoluzione saranno trattenuti dall’Associazione a titolo di penale. Resta inteso che, nonostante la risoluzione, il Licenziatario dovrà fornire all’Associazione tutte le informazioni e i dati necessari per il calcolo del Corrispettivo della licenza sino al momento della risoluzione stessa.
  • 11.4 Dal momento della risoluzione il Licenziatario dovrà adottare tutte le misure necessarie a determinare la cessazione dell'utilizzo delle Opere che, in caso contrario, sarà da considerarsi illecito anche ai sensi degli artt. 171 e seguenti LDA.

Articolo 12. Cessione della Licenza. Divieto di sublicenza

  • 12.1. È fatto espressamente divieto di qualsiasi forma di sub-licenza. Qualora il Licenziatario non rispetti tale divieto, la presente Licenza si intenderà risolta ex art. 1456 c.c., previa comunicazione di LEA espressa nei termini di legge.
  • 12.2 Resta ferma la facoltà di LEA di cedere il Permesso ad un altro organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente, anche ai sensi del D. Lgs. n.35/2017 e s.i.m., costituito per la gestione e l’intermediazione dei diritti d’autore, che agisca in nome, per conto e nell’interesse degli aventi diritto dallo stesso rappresentati direttamente e a seguito di accordi di rappresentanza con altri organismi e entità di gestione indipendente operanti ai sensi della vigente disciplina europea e nazionale di riferimento.

Articolo 13. Trattamento dei dati personali

  • 13.1 Le Parti si danno reciproco atto che i dati personali raccolti o comunque acquisiti nel corso del rapporto saranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e da qualsiasi altra disposizione normativa applicabile. I predetti dati saranno trattati dalle Parti al fine di: i) dare regolare esecuzione al Contratto; ii) adempiere agli obblighi di legge facenti capo alle Parti.
  • 13.2 Le Parti tratteranno i dati personali in modo indipendente l'una dall'altra, determinando, in piena autonomia, le finalità, le modalità nonché le politiche di trattamento dei dati.

Articolo 14. Legge applicabile e foro competente

  • 14.1 Il Contratto è redatto e deve essere interpretato in conformità al diritto italiano.
  • 14.2 Qualsiasi controversia tra le Parti derivante dalla formazione, esecuzione, interpretazione e/o risoluzione del Contratto o comunque inerente alla sua validità o ai suoi effetti, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del foro di Roma con espressa rinunzia della Parti a far valere la giurisdizione di qualsiasi altro foro eventualmente competente per legge a conoscere la medesima controversia.

Articolo 15. Comunicazioni

  • 15.1 Tutte le comunicazioni dirette all'Associazione ai sensi del Contratto dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti recapiti ovvero ai diversi recapiti che saranno preventivamente comunicati per iscritto con le medesime modalità:

    LEA – Liberi Editori e Autori
    Tel. 06 98 24 00 15
    PEC [email protected]
    Via dei Barbieri, 6 - 00186 Roma

Articolo 16. Varie

  • 16.1 Nulla nel presente Contratto ha lo scopo di creare tra le Parti una partnership, una joint venture, un rapporto di lavoro dipendente ovvero un rapporto di agenzia.
  • 16.2 L'invalidità o la non applicabilità di qualsiasi previsione del Contratto non pregiudica la validità o l'applicabilità di qualsiasi altra previsione in esso contenuta. Le Parti sono sin d'ora d'accordo nel sostituire la clausola ritenuta invalida con una nuova clausola che faccia salvi per quanto possibile gli effetti e il senso della clausola originaria.
  • 16.3 L'eventuale tolleranza alla violazione di una o più clausole del Contratto non potrà mai essere intesa come rinunzia della Parte non inadempiente ai diritti ed ai rimedi derivanti dalle disposizioni violate dalla Parte inadempiente.
  • 16.4 Il Licenziatario si impegna a comunicare senza ritardo al Licenziante la variazione di qualsiasi dato dichiarato o circostanza relativa allo svolgimento della propria attività che possa influire sull'applicabilità e l'efficacia del Contratto.
  • 16.5 Anche dopo la cessazione del Contratto per qualsiasi motivo, continueranno ad essere validi e vincolanti per le Parti gli obblighi che, per loro natura o per espressa previsione contrattuale, sono destinati a sopravvivere alla cessazione dell'accordo.
  • 16.6 Il Licenziatario dichiara di aver letto tutte le condizioni applicabili al Contratto e di approvarne integralmente il contenuto.
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