CONTRATTO DI LICENZA DI OPERE MUSICALI AI FINI DEL LORO SFRUTTAMENTO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' TELEVISIVA LOCALE

Licenziatario

Ragione Sociale
PEC
Legale rappresentante
Telefono
Sede legale
Email
Codice SDI
Partita IVA
Codice fiscale

Canali

Le premesse, gli allegati e tutti i termini e le condizioni della presente licenza si intendono integralmente approvati dalle Parti.

Durata della licenza

(Articolo 9 del presente Contratto)
Dalla data del
Fino al

Corrispettivo

(Articolo 5 del presente Contratto)
Opzioni
Totale netto

Fornire informazioni false o incomplete agli Organismi di Gestione Collettiva dei Diritti, comporta, ferma la responsabilità penale, l'applicazione di sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 41 D.lgs. n. 35/17, fino ad euro 100.000,00. Tutte le tariffe si intendono al netto di IVA che verrà inclusa in fattura.

Accettazione Clausole

(Articolo 16.6 del presente Contratto)

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il licenziatario dichiara di aver letto con attenzione e di accettare il contenuto delle seguenti clausole: Art.8 - Garanzie e manleve. Art.9 - Durata e rinnovo tacito. Art. 10 - Penali. Art. 11 - Clausola risolutiva espressa e penali. Art. 12 - Cessione della Licenza. Divieto di sublicenza. Art. 14 - Legge applicabile e foro competente. Art.16 - Varie.

PREMESSO

che LEA – Liberi Editori e Autori è legittimata - ai sensi del D. Lgs. del 15 marzo 2017, n. 35 e della Legge 4 dicembre 2017, n. 172 - a concedere in licenza i diritti di sfruttamento in ambito radiotelevisivo su un vasto repertorio di opere musicali, anche in forza di specifici accordi di rappresentanza con altri enti di gestione legittimati ad operare in altri Paesi;

che il Licenziatario sotto la propria responsabilità editoriale, svolge attività di predisposizione di programmi destinati alla diffusione televisiva locale, ed è legittimata a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione sonora in tecnica analogica e/o digitale da stazioni site nel territorio italiano e dei relativi dati attraverso il proprio network di canali;

Nell'ambito di tale attività, il Licenziatario intende utilizzare il Repertorio Musicale amministrato da LEA - Liberi Editori e Autori nel palinsesto delle emittenti televisive ad ambito locale di cui in epigrafe.

Tutto ciò premesso, l'Associazione con il presente contratto di licenza autorizza il Licenziatario, ai sensi e per gli effetti della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, ad utilizzare il proprio repertorio musicale nell'ambito dell'attività televisiva e on-line svolta da quest'ultimo, nei limiti ed alle condizioni di seguito stabilite.

Articolo 1. Premesse e Allegati

  • 1.1 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto tra le Parti.

Articolo 2. Definizioni

  • 2.1 Le seguenti definizioni si applicano ai seguenti termini indicati con la lettera maiuscola:
    • (a) Canali: i canali televisivi il cui palinsesto è allestito dal Licenziatario sotto la propria responsabilità editoriale, come meglio individuati in epigrafe.
    • (b) Contratto: il presente accordo, compresi i relativi allegati, stipulato tra il Licenziatario e l'Associazione;
    • (c) Corrispettivo: il compenso spettante a LEA per le utilizzazioni delle Opere da parte del Licenziatario, ai sensi del Contratto, come definito all'art.5;
    • (d) Decreto Legislativo: Decreto Legislativo del 15 marzo 2017, n. 35 di “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno”(pubblicato in G.U. Serie Generale n.72 del 27-03-2017) e normativa di attuazione (inclusi eventuali provvedimenti dell'Autorità di regolazione);
    • (e) Diritti:
      • (i) il diritto di registrazione delle Opere su supporti realizzati dal Licenziatario per esigenze di tipo tecnico, funzionali esclusivamente alle attività di comunicazione al pubblico fatti salvi i diritti connessi spettanti ai fonografici e agli altri titolari di diritti connessi e con espressa esclusione della registrazione in opere cinematografiche ed assimilate ai sensi degli artt. 44 e seguenti LDA;
      • (ii) il diritto alla comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva, in tecnica analogica e/o digitale, delle opere del Repertorio LEA, registrate su dischi, nastri e altri supporti analoghi (fatti salvi i separati diritti spettanti ai produttori fonografici e ad altre categorie di aventi diritto ai sensi del Titolo II della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive modificazioni, relativo ai diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore) e così utilizzate in programmi inseriti in palinsesti dei canali indicati nell'allegato A) allestiti in virtù di scelte e decisioni, e sotto la responsabilità, del Licenziatario stesso;
      • (iii) il diritto di eseguire, rappresentare o recitare le Opere dal vivo o a partire da supporti legittimamente registrati (anche da terzi), a condizione che l'esecuzione si svolga sotto il controllo del Licenziatario ed all'interno di studi televisivi o altri luoghi (anche pubblici e/o non di proprietà del Licenziatario) ai quali il pubblico acceda gratuitamente nei limiti delle esigenze del programma televisivo;
      • (iv) il diritto di comunicazione al pubblico tramite attività di diffusione via satellite a patto che questa avvenga in modalità simulcast.
      • (v) il diritto alla comunicazione al pubblico delle Opere appartenenti al Repertorio LEA attraverso i siti web o applicazioni nella titolarità del Licenziatario, o comunque a sua disposizione, a condizione che la diffusione avvenga in modalità simulcast (i.e. diffusione simultanea, senza modifiche o integrazioni, fatta salva la possibilità di effettuare una diffusione in forma parziale) rispetto al palinsesto diffuso con la modalità indicata nell'Allegato A) ed autorizzata con la Licenza e che i ricavi siano dichiarati e computati tra i proventi rilevanti ai sensi dell'art.5
    • (f) Elenco: l'Elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti legittimati ad operare in quanto in possesso dei requisiti previsti dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 35/2017, redatto ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla delibera n. 396/17/CONS;
    • (g) LDA: la legge italiana sul diritto d'autore 22 aprile 1941, n. 633;
    • (h) Opere:le composizioni musicali di vario genere, compresi i relativi testi, per cui l'Associazione è legittimata a concedere in licenza i Diritti, così come meglio individuate alla seguente pagina web: https://leamusica.soundreef.com/it/catalog
    • (i) Parti: il Licenziatario e L'Associazione – come sopra indicati;
    • (j) Sito: www.leamusica.com
    • (k) Territorio: l'Italia, la Repubblica di San Marino e la Città Stato del Vaticano. È ricompreso il naturale debordamento del segnale al di fuori del Territorio (c.d. overspill), fatto salvo il limite della diffusione locale individuato in epigrafe e nelle premesse.

Articolo 3. Oggetto del Contratto

  • 3.1 Con il presente Contratto l'Associazione concede in licenza al Licenziatario, a titolo non esclusivo e con espressa esclusione della facoltà di sub-licenza, i Diritti sulle Opere limitatamente al Territorio e per l'intera durata del Contratto.
  • 3.2 Il Licenziatario è consapevole che la licenza concessa dall'Associazione si riferisce esclusivamente alla quota parte di Diritti sulle Opere per cui quest'ultima è legittimata alla concessione della presente licenza, così come risultante alla pagina web https://leamusica.soundreef.com/it/catalog. È esclusivo onere del Licenziatario ottenere dai titolari dei Diritti ovvero dagli Organismi di Gestione Collettiva cui questi hanno dato mandato, il permesso per l'utilizzazione delle Opere in relazione alle eventuali quote di Diritti non gestite dall'Associazione.
  • 3.3 Sono espressamente esclusi dalla licenza concessa dall'Associazione i seguenti diritti::
    • (a) diritti di messa a disposizione delle Opere con modalità tali che l'utente possa avervi accesso nel luogo e nel momento prescelti individualmente, compresa la modalità streaming on demand, il downloading e catch up – fuori dal caso del precedente art 2.(e).v. - tramite l'accesso, gratuito o a pagamento, su siti web di cui il Licenziatario è titolare. Tali forme di utilizzazione devono essere autorizzate con separata licenza;
    • (b) il diritto di comunicazione e messa a disposizione del pubblico delle Opere attraverso canali diffusi esclusivamente in modalità webcasting, gratuito o a pagamento, con programmazione predefinita;
    • (c) la pubblica esecuzione, rappresentazione o recitazione delle opere nel corso di manifestazioni pubbliche di qualsiasi tipo, compresa quella effettuata a mezzo di apparecchi riceventi all'interno di esercizi commerciali e di locali o ambienti aperti al pubblico. Tali forme di utilizzazione dovranno essere autorizzate separatamente.
  • 3.4 Sono inoltre espressamente esclusi dalla licenza i diritti connessi spettanti a:
    • (i) i produttori fonografici ai sensi degli articoli 72 e 73 LDA;
    • (ii) emittenti radiofoniche e televisive ai sensi dell'art. 79 LDA;
    • (iii) gli artisti, interpreti ed esecutori ai sensi degli articoli 80 e seguenti LDA.
  • 3.5 Indipendentemente dalla presente Licenza, il Licenziatario dovrà ottenere il preventivo esplicito consenso degli Aventi Diritto per l'utilizzazione del Repertorio tutelato dall'Associazione per:
    • (a) i diritti di sincronizzazione ed abbinamento delle Opere con contenuti di natura promozionale e/o pubblicitaria, nonché i diritti di comunicazione al pubblico di tali Opere, sincronizzate o abbinate a tali contenuti pubblicitari o promozionali, fatta eccezione per i messaggi di utilità sociale e gli annunci dei programmi, dei canali e dell'offerta del Licenziatario trasmessi sui Canali;
    • (b) il diritto di riproduzione e sincronizzazione delle Opere in sigle o segnali identificativi di programmi televisivi
    • (c) il diritto di riproduzione a video e sincronizzazione dei testi delle Opere con la contemporanea esecuzione della parte musicale delle medesime Opere (i.e. Karaoke e servizi similari).
  • 3.6 È esclusa dalla presente autorizzazione la comunicazione al pubblico delle Opere appartenenti al Repertorio LEA attraverso qualsiasi mezzo di diffusione radiofonica.
  • 3.7 Resta infine inteso tra le Parti che la licenza è valida solo per i Canali indicati in epigrafe. Qualsiasi modifica rispetto a quanto rappresentato in epigrafe non potrà considerarsi coperta dalla presente licenza senza l'autorizzazione scritta dell'Associazione.

Articolo 4. Diritti morali degli autori e compositori

  • 4.1 Il Licenziatario potrà utilizzare le Opere, integralmente o per frammenti, nel rispetto delle buone regole della tecnica, avendo cura di salvaguardare il diritto morale dei titolari dei diritti. È facoltà del Licenziatario effettuare modifiche ed altri adattamenti funzionali alle esigenze tecniche del mezzo televisivo, a condizione che tali interventi non risultino in una modifica di elementi creativi delle Opere.

Articolo 5. Compenso

  • 5.1 A titolo di Corrispettivo della licenza, il Licenziatario riconoscerà all'Associazione un compenso pari all'importo di riferimento come da tariffario pubblico disponibile sul sito www.leamusica.com.
  • 5.2 Qualora il Licenziatario aderisca alle associazioni di categoria con cui l'Associazione ha stipulato specifiche convenzioni, potrà essere applicata una tariffa agevolata secondo quanto previsto da tale convenzione.
  • 5.3 Qualora il Licenziatario si collochi in una delle fasce per le quali è prevista la consegna della documentazione economica (il bilancio o documentazione equipollente; a titolo esemplificativo e non esaustivo: modello IES, autodichiarazione sugli introiti lordi relativi all'annualità) il compenso verrà calcolato come previsto dal Tariffario TV Locali disponibile sul Sito. segue. La base imponibile per il calcolo del compenso sarà rappresentata da tutti gli introiti lordi, a qualunque titolo realizzati, così come risultanti dal bilancio del Licenziatario per ciascun anno di validità della licenza e per ciascun Canale televisivo coperto da licenza inserito nella Licenza al momento della richiesta, ivi inclusi gli introiti derivanti dalla raccolta pubblicitaria di qualsiasi genere e natura, comprese le sponsorizzazioni, fatti salvi gli abbattimenti forfettari di seguito previsti:
    • (i) 35% a titolo di deduzione forfettaria delle spese per la realizzazione e l'acquisizione degli introiti stessi;
    • (ii) 11% per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla consegna della reportistica di cui al successivo articolo 7;
    Alla base imponibile così calcolata, verranno applicate le aliquote percentuali indicate sul tariffario pubblico disponibile sul sito www.leamusica.com o quelle concordate con l'associazione di categoria di riferimento, per la determinazione del compenso dovuto.
  • 5.4 Il corrispettivo pattuito deve essere versato dal Licenziatario in un'unica soluzione contestualmente alla richiesta della Licenza mediante bonifico bancario o carta abilitata ai pagamenti online. In caso di pagamento con carta abilitata ai pagamenti online, LEA applicherà delle tariffe agevolate così come indicato nel tariffario pubblico

Articolo 6. Perfezionamento della Licenza

  • 6.1 La Licenza si ha per concessa secondo le indicazioni presenti sul Sito LEA o tramite sottoscrizione delle presenti Condizioni secondo le modalità di volta in volta specificatamente convenute con l'Associazione. Aderendo alle presenti Condizioni, il Licenziatario conferma di aver ricevuto copia del relativo contratto.

Articolo 7. Reportistica

  • 7.1 Per consentire all'Associazione la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, il Licenziatario trasmetterà all'Associazione un report analitico sull'utilizzo delle Opere che contenga, per ogni giorno di utilizzazione e in modo distinto per i singoli Canali, tutte le informazioni obbligatorie ai sensi di legge (cfr. art. 23 del Decreto Legislativo) ai fini del riparto dei proventi dovuti ai titolari dei diritti.
  • 7.2 I report completi di tutte le informazioni come sopra descritte, dovranno pervenire all'Associazione con cadenza trimestrale e secondo le modalità concordate tra le parti.
  • 7.3 Nel caso di emittenti appartenenti ad una delle fasce per le quali, in base al tariffario pubblico disponibile sul sito www.leamusica.com, è prevista la consegna della documentazione economica, il Licenziatario si impegna ad inviare tale documentazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: bilancio, modello IES, autodichiarazione sugli introiti lordi relativi all'annualità) entro 30 giorni dal deposito. In caso contrario, non avrà diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 5.3 (ii).

Articolo 8. Garanzie e manleve

  • 8.1 L'Associazione dichiara e garantisce di essere legittimata alla conclusione del Contratto e di poter validamente disporre dei Diritti sulle Opere secondo quanto dallo stesso previsto.
  • 8.2 A sua volta, il Licenziatario garantisce all'Associazione che utilizzerà le Opere esclusivamente nei limiti e con le modalità consentiti nel Contratto, nonché - per quanto legittimamente a propria conoscenza - di aver chiesto ed ottenuto dai titolari dei diritti, compresi i competenti enti di gestione collettiva a cui questi abbiano eventualmente dato mandato, il permesso per il legittimo utilizzo di eventuali quote di diritti sulle Opere non gestite dall'Associazione, impegnandosi a manlevare e tenere indenne quest'ultima da qualsiasi pretesa o contestazione di terzi, compresi i titolari dei diritti e gli enti di intermediazione, per utilizzazioni abusive delle Opere.

Articolo 9. Durata e rinnovo tacito

  • 9.1 Il Contratto avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni annualità.
  • 9.2 Alla scadenza, la Licenza si rinnoverà tacitamente per un eguale periodo ed alle condizioni vigenti al momento del rinnovo, salvo recesso di una delle Parti da comunicarsi per iscritto all'altra, a mezzo lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di scadenza. Il rinnovo tacito è escluso per eventuali licenze stipulate nell'ambito delle convenzioni in essere con associazioni o enti di categoria che lo escludono espressamente. Eventuali modifiche tariffarie saranno comunicate almeno 45 gg prima della scadenza della Licenza.
  • 9.3 Per effettuare il pagamento relativo alle annualità successive alla prima, il Licenziatario potrà procedere in autonomia per confermare i propri dati attraverso il sito internet di LEA. Il Licenziatario potrà selezionare la forma di pagamento desiderata tra quelle disponibili sul sito di LEA (e.g. carta abilitata ai pagamenti via internet o bonifico bancario).
  • 9.4 Qualora il Licenziatario non provveda ad effettuare la procedura di cui al comma 9.3 entro il 31 dicembre di ogni annualità, LEA potrà procedere autonomamente all'emissione di relativa fattura per il pagamento del compenso relativo all'anno di riferimento, applicando quanto previsto da tariffario pubblico.

Articolo 10. Penali

  • 10.1 In caso di ritardato pagamento, scaduti i termini stabiliti in fattura, oltre al corrispettivo determinato ai sensi del precedente art.5, e – se dovuti - oltre agli interessi legali di mora ai sensi nei termini di cui al D.lgs. n.231/2002, verrà applicata una penale in misura proporzionale all'entità dei diritti non corrisposti nei termini, in misura pari al 5% fino al 15° giorno di ritardo, al 7% dal 16° al 30° giorno di ritardo, al 10% dal 31° al 60° giorno di ritardo, al 30% oltre il 60° giorno di ritardo.
  • 10.2 In caso di mancata o ritardata consegna della documentazione economica entro i termini convenuti si perderà il diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 5.3 (ii).
  • 10.3 Ferma l'applicazione delle penalità sopra indicate, in caso di ritardo nel pagamento, non si darà luogo all'applicazione delle riduzioni previste dalle convenzioni in essere con le Associazioni di categoria eventualmente applicate.

Articolo 11. Clausola risolutiva espressa e penali

  • 11.1 Con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge, il Contratto si risolverà in tutti i casi in cui la risoluzione è espressamente prevista dallo stesso come rimedio contro l'inadempimento delle obbligazioni poste a carico delle Parti. L'Associazione potrà altresì risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempimento (ivi incluso l'inesatto e/o parziale adempimento), da parte del Licenziatario, di una o più delle seguenti disposizioni: articoli 7.1, 7.2.
  • 11.2 Fatto salvo quanto sopra, è facoltà dell'Associazione, in caso di inadempimento ad una o più delle obbligazioni previste nel Contratto, assegnare al Licenziatario, mediante raccomandata o PEC, un termine adeguato per porre rimedio all'inadempimento, trascorso inutilmente il quale l'Associazione avrà la facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato mediante semplice comunicazione trasmessa con le medesime modalità dell'invito ad adempiere.
  • 11.3 Per effetto della risoluzione, il Licenziatario dovrà corrispondere immediatamente all'Associazione eventuali corrispettivi già maturati a fronte dell'utilizzazione delle Opere sino al momento della risoluzione e non ancora corrisposti a quella data; in ogni caso, fermo il maggior danno, in tutte le ipotesi di risoluzione per inadempimento del Licenziatario, gli eventuali anticipi versati sino al momento della risoluzione saranno trattenuti dall'Associazione a titolo di penale. Resta inteso che, nonostante la risoluzione, il Licenziatario dovrà fornire all'Associazione tutte le informazioni e i dati necessari per il calcolo del Corrispettivo della licenza sino al momento della risoluzione stessa.
  • 11.4 Dal momento della risoluzione il Licenziatario dovrà adottare tutte le misure necessarie a determinare la cessazione dell'utilizzo delle Opere che, in caso contrario, sarà da considerarsi illecito anche ai sensi degli artt. 171 e seguenti LDA.

Articolo 12. Cessione della Licenza. Divieto di sub-licenza

  • 12.1 La Licenza è concessa senza facoltà di cessione e sub-licenza a terzi, salvo autorizzazione espressa dell'Associazione.
  • 12.2 Resta ferma la facoltà di LEA di cedere la Licenza ad altro organismo o entità di gestione collettiva, anche ai sensi del D.Lgs n. 35/2017 e della legge n. 172/2017, costituito per la gestione e l'intermediazione dei diritti d'autore, che agisca in nome, per conto e nell'interesse degli aventi diritto dallo stesso rappresentati, direttamente e a seguito di accordi di rappresentanza con altri organismi e entità di gestione indipendente operanti ai sensi della vigente disciplina europea e nazionale di riferimento.

Articolo 13. Trattamento dei dati personali

  • 13.1 Le Parti si danno reciproco atto che i dati personali raccolti o comunque acquisiti nel corso del rapporto saranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e da qualsiasi altra disposizione normativa applicabile. I predetti dati saranno trattati dalle Parti al fine di: i) dare regolare esecuzione al Contratto; ii) adempiere agli obblighi di legge facenti capo alle Parti.
  • 13.2 Le Parti tratteranno i dati personali in modo indipendente l'una dall'altra, determinando, in piena autonomia, le finalità, le modalità nonché le politiche di trattamento dei dati.

Articolo 14. Legge applicabile e foro competente

  • 14.1 Il Contratto è redatto e deve essere interpretato in conformità al diritto italiano.
  • 14.2 Qualsiasi controversia tra le Parti derivante dalla formazione, esecuzione, interpretazione e/o risoluzione del Contratto o comunque inerente alla sua validità o ai suoi effetti, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del foro di Roma con espressa rinunzia della Parti a far valere la giurisdizione di qualsiasi altro foro eventualmente competente per legge a conoscere la medesima controversia.

Articolo 15. Comunicazioni

  • 15.1 Tutte le comunicazioni dirette all'Associazione ai sensi del Contratto dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti recapiti ovvero ai diversi recapiti che saranno preventivamente comunicati per iscritto con le medesime modalità:

    LEA – Liberi Editori e Autori
    Tel. 06 98 24 00 15
    PEC [email protected]
    Via dei Barbieri, 6 - 00186 Roma

Articolo 16. Varie

  • 16.1 Nulla nel presente Contratto ha lo scopo di creare tra le Parti una partnership, una joint venture, un rapporto di lavoro dipendente ovvero un rapporto di agenzia.
  • 16.2 L'invalidità o la non applicabilità di qualsiasi previsione del Contratto non pregiudica la validità o l'applicabilità di qualsiasi altra previsione in esso contenuta. Le Parti sono sin d'ora d'accordo nel sostituire la clausola ritenuta invalida con una nuova clausola che faccia salvi per quanto possibile gli effetti e il senso della clausola originaria.
  • 16.3 L'eventuale tolleranza alla violazione di una o più clausole del Contratto non potrà mai essere intesa come rinunzia della Parte non inadempiente ai diritti ed ai rimedi derivanti dalle disposizioni violate dalla Parte inadempiente.
  • 16.4 Il Licenziatario si impegna a comunicare senza ritardo al Licenziante la variazione di qualsiasi dato dichiarato o circostanza relativa allo svolgimento della propria attività che possa influire sull'applicabilità e l'efficacia del Contratto.
  • 16.5 Anche dopo la cessazione del Contratto per qualsiasi motivo, continueranno ad essere validi e vincolanti per le Parti gli obblighi che, per loro natura o per espressa previsione contrattuale, sono destinati a sopravvivere alla cessazione dell'accordo.
  • 16.6 Il Licenziatario dichiara di aver letto tutte le condizioni applicabili al Contratto e di approvarne integralmente il contenuto.